ACCORDI PER L’INNOVAZIONE

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con il decreto direttoriale 25 ottobre 2017 ha rifinanziato con 206 milioni di euro gli “Accordi per l’innovazione”, agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi con le Regioni.

Tra gli ambiti finanziabili figurano le Biotecnologie, insieme alle altre tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Horizon 2020”(Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Nanotecnologie, Materiali avanzati, Fabbricazione e trasformazione avanzate, Spazio).

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti.

Le agevolazione sono quindi dedicate a progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.

Le agevolazioni consistono in:

  • un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili)
  • un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili)

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste, è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni e le province autonome interessate e/o il soggetto proponente.

Dunque i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico una proposta progettuale e il Ministero, ricevuta la proposta provvede ad avviare la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome per valutare la validità strategica dell’iniziativa. Nel caso in cui le valutazioni si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione.

Tuttavia la stipula dell’accordo non garantisce in sè alcun accesso diretto alle agevolazioni per le imprese proponenti, che sono comunque subordinate alla presentazione dei progetti esecutivi ed alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.

Ulteriori dettagli nel DD Mise del 25/10/2017

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